Privacy by design e by default

L’articolo 25, in particolare, introduce il principio di privacy by design e privacy by default, in italiano: “la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita“. Si tratta di un obbligo generale e prescrive:tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso” il Titolare del trattamento dei dati “mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati”..

Potremmo definirlo come un nuovo concetto innovativo che impone alle aziende l’obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito i rischi che possono incontrare per la tutela dei dati personali, di conseguenza potranno scegliere di quali strumenti dotarsi.

Nell’ambito del Privacy by Design e by Default, dunque, il titolare del trattamento deve assicurarsi di mettere in atto “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento“. In tal senso “tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. Ciò significa che tali “misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica“. In questo ambito, il testo prevede infine un meccanismo di certificazione che “può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti” sopra citati.

L'introduzione di tali due principi obbliga, ovviamente, le imprese a predisporre una valutazione di impatto privacy ogni volta che avviano un progetto che prevede un trattamento di dati.

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