Quando termina un rapporto di lavoro, il collaboratore può chiedere sia copia del contratto sia la rimozione dei propri dati personali dai canali dell’azienda, come il sito internet. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a rispondere in tempi rapidi, senza ritardi ingiustificati.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 121/2026, intervenuto a seguito del reclamo di una ex collaboratrice. Dopo la fine del rapporto, la lavoratrice aveva richiesto all’azienda copia del contratto e la cancellazione di alcuni dati pubblicati online, tra cui fotografia, numero di telefono ed email aziendale, senza però ottenere risposta.
La società aveva giustificato il proprio comportamento sostenendo che il contratto fosse un semplice modulo standard già consegnato in precedenza e che la rimozione dei dati fosse stata rallentata da esigenze organizzative interne. Tali motivazioni non sono state ritenute valide.
L’Autorità ha chiarito che il diritto di accesso ai dati personali, previsto dal GDPR, deve essere garantito anche quando i documenti richiesti sono già in possesso dell’interessato. Il titolare del trattamento è infatti obbligato a fornire riscontro alle richieste, anche se ripetute, potendo al limite richiedere un contributo spese nei casi manifestamente eccessivi.
Allo stesso modo, una volta concluso il rapporto di lavoro, l’azienda deve eliminare dal proprio sito i dati personali del collaboratore se non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti. Mantenere online informazioni riferite a un soggetto che non collabora più con l’organizzazione significa trattare dati non aggiornati, in violazione dei principi di correttezza ed esattezza previsti dalla normativa.
Il Garante ha inoltre sottolineato che queste violazioni assumono particolare rilievo nel contesto lavorativo, dove esiste uno squilibrio tra le parti. Anche la durata dell’inadempimento incide sulla valutazione della gravità del comportamento.
Nel caso esaminato, la società è stata sanzionata sia per non aver risposto alla richiesta dell’ex collaboratrice per circa sei mesi, sia per aver mantenuto online i suoi dati personali per un periodo successivo alla richiesta di cancellazione.
In sintesi, questa decisione conferma quanto sia fondamentale, per le aziende, gestire correttamente i dati personali anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto delle regole non comporta solo rischi sanzionatori, ma può incidere anche sulla reputazione dell’organizzazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore articolo di Giuseppe Bulgarini d’Elci e Giuseppe Fera
Fonte : FederPrivacy

