Coronavirus, la privacy necessita di deroghe per contenere il contagio

Ordinanza urgente per garantire misure di contenimento più precise e funzionali

Non è escluso il ricorso alla tracciabilità dei cellulari. È quanto si può desumere dal parere fornito dal garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, sull’ordinanza urgente della protezione civile in relazione all’emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso al Coronavirus.

L’ordinanza riguarda i primi interventi urgenti della protezione civile da attuarsi nei sei mesi in cui è stata dichiarata l’emergenza in Italia. In merito ai dati personali il garante stabilisce che «allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio dei dati personali» i soggetti operanti nella protezione civile possono effettuare i trattamenti nonché la comunicazione tra di loro . In un passaggio del parere il garante, poi, sottolinea che: «È stato inoltre previsto che la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli d cui agli articoli 9 e 10 del regolamento Ue 2016/79 è effettuata nei casi in cui essa risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’ordinanza».

In questa apertura e deroga, bilanciando l’interesse della salute pubblica, rispetto a quello della privacy, è come se fosse possibile individuare la direzione di utilizzare anche tecnologie alternative, come la tracciatura dei telefoni e delle geolocalizzazioni per tentare di ricostruire le «catene» dei contagi per mettere in pratica le misure di contenimento più precise e funzionali in una lotta contro il tempo.

L’articolo 9 riguarda il divieto di trattare i dati afferenti la sfera dell’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Per queste informazioni è già previsto nello stesso regolamento un superamento del divieto quando il trattamento del dato risulti necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, «quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale».

Fonte: FederPrivacy