Le fotografie di minori sono materiale delicato: non tutti hanno diritto di caricare le foto sul profilo social

Se papà e mamma divorziano, il nuovo partner di uno dei genitori non può, senza il consenso dell’altro genitore, pubblicare le foto di figli dell’ex coppia.

È la sintesi di una decisione del tribunale di Rieti (ordinanza 6-7 marzo 2019, resa nella causa RG 2008/2018).

La pronuncia, peraltro, sfiora appena la complessità della materia ed evidenzia l’estremo tecnicismo della materia della privacy.

Qui abbiamo la nuova partner del papà, che, contro il volere della mamma/ex moglie, “posta” foto dei due figli infraquattordicenni degli ex coniugi.
Nelle clausole del divorzio papà e mamma stabiliscono che la diffusione in rete di fotografie dei figli può avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori.

Il tribunale di Rieti ritiene che queste clausole vincolino anche un soggetto terzo (la nuova compagna del papà) e inquadra questo patto divorzile nell’articolo 8 GDPR.

Nel caso specifico i minori hanno un’età inferiore alla soglia del Codice Privacy italiano (14 anni) e, sulla base anche di questa norma, il tribunale conclude che per “postare” le foto dei minori ci vuole il consenso dei genitori, qui congiunto perché nel caso specifico i genitori si sono accordati in tal senso.

Altrimenti detto, quando una persona fisica carica una foto sul suo profilo social. si sta offrendo direttamente a un minore un servizio della società dell’informazione?

La risposta è negativa e si rinvia per una analisi completa dell’articolo 8GDPR alle Linee Guida del WP29 n. 259 e all’articolo 2 GDPR.

Se uno carica su un social network una foto o i dati personali e se vi è diffusione della foto e degli altri dati, siamo ancora nel campo delle finalità esclusivamente personali?

La risposta più ragionevole è negativa, poiché l’esclusività implica e presuppone la possibilità di perdurante e costante controllo autonomo e senza interferenza sui dati durante il trattamento. Se perdo la possibilità di controllare i dati, e se, conseguentemente, altri possono in autonomia copiare, usare, girare, inoltrare e così via, allora, l’uso perde le caratteristiche della “esclusività” e perde conseguentemente anche il carattere della finalità “personale”.

Per postare la foto del minore, in conclusione, ci vuole il consenso, ma non perché lo dice l’articolo 8 GDPR, ma perché questo discende dalla interpretazione dell’articolo 2 GDPR.

Questo giustifica il giudizio di compatibilità dei consigli del Garante, “vecchi ma buoni”: quando metti on-line la foto di un tuo amico o di un familiare, quando lo “tagghi” (inserisci, ad esempio, il suo nome e cognome su quella foto), domandati se stai violando la sua privacy.

“Nel dubbio chiedigli il consenso.” 

Per la cronaca il Tribunale di Rieti ha ordinato la rimozione di immagini, informazioni, dati relativi ai minori inseriti su social networks, comunque denominati; ha inibito la diffusione in social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo ai minori, in assenza del consenso di entrambi i genitori; ha fissato una sanzione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore dei minori.

 

Fonte: FederPrivacy

 

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