Può un minore firmare una liberatoria per autorizzare altri ad utilizzare la sua immagine?

Come noto la legge sul diritto d’autore (art. 96 legge 633/41) richiede il consenso quando la persona viene ritratta se il fine del ritratto è l’esposizione in pubblico, lo sfruttamento commerciale e/o la riproduzione. Salvi i casi previsti dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono e la forma prediletta per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. “liberatoria”.

Il consenso alla pubblicazione dell’immagine costituisce, un negozio unilaterale che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non avrebbe ad oggetto il diritto personalissimo ed inalienabile all’immagine, ma solo l’esercizio di tale diritto (Cass. civ. Sez. I, 29-01-2016, n. 1748).

Inoltre, chi ha prestato a un’altra persona il permesso a pubblicare una fotografia con la propria immagine, non è vincolato per sempre a tale decisione e può decidere, in qualsiasi momento, di revocarlo, chiedendo la cancellazione dell’immagine (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 novembre 2015 – 29 gennaio 2016, n. 1748).

Nel caso dei minori spetta a chi detiene la potestà genitoriale il potere di prestare il consenso affinché l’immagine sia legittimamente utilizzata ai sensi della L. 633/1941.

In altri termini il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale e ai fini del rilascio dell’autorizzazione è generalmente necessario il consenso di un solo genitore, dato che la sottoscrizione della medesima è atto di ordinaria amministrazione compibile disgiuntamente (art. 320 Codice Civile). Particolare attenzione va posta alle coppie separate come nella sentenza del Tribunale di Mantova dove nel caso di un genitore separato con affido condiviso, che ha pubblicato le foto del figlio su Facebook senza il consenso dell’altro ha affermato la necessità del consenso di entrambi i genitori, o meglio che non sussista l’opposizione di uno di essi, per la pubblicazione delle immagini. (Trib. Mantova 27.01.2019).

In un procedimento di divorzio, il Tribunale di Chieti ha, invece, prescritto a entrambi i genitori di evitare la pubblicazione di foto col figlio 17enne sui profili social, a meno che non abbiano ricevuto l’esplicito consenso del ragazzo.(Trib. Chieti 20.08.2020 n.403).

Si tratta di una pronuncia interessante in quanto l’art. 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce valido il consenso espresso dal soggetto almeno 14enne per accedere a servizi di società dell’informazione (es. iscriversi ai social network).

Ricordiamo che l’articolo afferma che il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.