Furto per violazione del sistema informatico, risponde la banca

 

Se non prova la responsabilità del cliente, per dolo o imprudenza, è la banca a rispondere degli ammanchi causati da violazioni del sistema informatico. Rientra nel rischio professionale di chi gestisce i servizi di pagamento, infatti, adottare tutte le cautele possibili per evitare l’uso illecito dei codici di accesso da parte di terzi. Lo sottolinea la Corte d’appello di Firenze con la sentenza 1945 dell’8 settembre 2022.

È una donna a portare in giudizio la sua banca per chiedere il riaccredito dei quasi 6mila euro, usciti dal proprio conto e finiti in mani altrui. L’operazione, spiega, risultava disposta con postagiro via internet e la colpa era di falle nel servizio di home banking.

Il Tribunale concorda e dispone il rimborso delle somme: la questione, premette, è regolata dalla normativa generale sulle obbligazioni. Di conseguenza, nei rapporti contrattuali con il cliente, l’istituto è tenuto alla diligenza del “buon banchiere” che, vista la particolare connotazione professionale, richiede un maggior grado di prudenza e attenzione.

A pesare sulla bilancia delle responsabilità, inoltre, il fatto che i risparmiatori non hanno né le conoscenze tecniche, né le possibilità economiche di munirsi di sistemi di sicurezza tali da scongiurare il furto delle chiavi d’accesso. L’unica accortezza che si può esigere da loro è la massima prudenza. Ebbene, nella vicenda, la signora era stata attenta: non aveva autorizzato il postagiro e non era caduta nel phishing, evitando di rispondere a mail truffaldine. Anzi, si era avvalsa dello standard di protezione aggiuntivo dell’sms-alert.

La banca non desiste e formula appello ma la Corte lo boccia. Aveva ragionato correttamente il Tribunale, rileva, a sancire la responsabilità dell’istituto per l’inadeguata gestione dei livelli di sicurezza apprestati al conto corrente online della donna, disponendo un giroconto postale da lei non autorizzato.

D’altronde, come sottolineato dalla Cassazione con pronuncia 13777/2007, la diligenza della banca va valutata alla luce dei pericoli tipici della sfera professionale di riferimento. In particolare, per quanto riguarda le operazioni eseguite tramite strumenti elettronici, rientra nell’area del rischio normale – cioè prevedibile ed evitabile grazie ad appropriate e tempestive misure – l’eventuale uso dei codici di accesso dei clienti da parte dei terzi.

Ecco perché, qualora la banca non provi il dolo del correntista o un suo fare incauto, risponderà direttamente delle intrusioni illecite poste in essere da malfattori trattandosi di ipotesi presagibili e schivabili con soluzioni ad hoc. Nella fattispecie, pertanto, non essendo emersa alcuna scelta avventata della risparmiatrice, l’istituto di credito doveva ritenersi responsabile per la distrazione degli importi dal conto corrente online preso di mira dai truffatori. Di qui, la decisione della Corte di appello di Firenze di condannare la banca alla restituzione del denaro trafugato.