L’impatto del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (2016/679 GDPR) sugli aspetti legati all’installazione di Sistemi di Videosorveglianza in Italia

L’installazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza rientra tra i temi più importanti tra quelli relativi alla protezione dei dati personali, lo stesso Garante per la Privacy si è espresso più volte sull’argomento ed ha emanato diversi provvedimenti che forniscono linee guida dettagliate che mirano a regolarizzare nello specifico proprio il trattamento dati effettuato attraverso i dispositivi di videosorveglianza.

COSA FARE QUINDI DOPO IL GDPR?

 

VIDEOSORVEGLIANZA IN AREE PRIVATE E PUBBLICHE

Clicca qui

VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE: IL VIA LIBERA DEL GARANTE

Clicca qui

PRIVACY E CONTROLLO A DISTANZA

Clicca qui

VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE SUL POSTO DI LAVORO

Clicca qui

Vuoi saperne di più?

Scopri tutte le novità normative e come adeguare la tua azienda!

VIDEOSORVEGLIANZA IN AREE PRIVATE E PUBBLICHE

I privati possono decidere di installare impianti di videosorveglianza senza il consenso degli interessati se hanno intenzione di rilevare le immagini per un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc.

Per questi fini esclusivamente personali quindi, il privato non è obbligato a rispettare le disposizioni del Codice Privacy, con l’unica accortezza che le telecamere non riprendano anche aree pubbliche in maniera indiscriminata.

Il Garante della Privacy ha evidenziato che «se l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, la disciplina del codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi».

Quindi per installare sistemi di videosorveglianza privata sull’ingresso di casa, sui muri perimetrali e nelle aree private non serve alcuna autorizzazione e i tempi di conservazione delle immagini registrate sono illimitati, senza che sia necessario applicare cartelli informativi.

 

E SE LE RIPRESE RICADESSERO IN AREE PUBBLICHE?

 

In questo caso il proprietario dell’impianto di videosorveglianza dovrà affiggere il cartello di informativa breve (come da immagine qui riportata).

Inoltre, dovrà indicare se stesso come titolare del trattamento e quali siano le finalità a cui l’impianto risponde, così che chiunque si trovi ad essere di passaggio nell’area sottoposta alla videosorveglianza sia in grado di comprendere immediatamente di essere oggetto di ripresa e potenzialmente di registrazione. Il cartello dovrà essere visibile anche di notte.

VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE

I sistemi di videosorveglianza sono soggetti ad un’inarrestabile evoluzione tecnologica.

Ad oggi, sul mercato, è possibile rinvenire impianti dotati di svariate capacità di “analisi intelligente”.

Precisamente, cosa è in grado di fare una telecamera intelligente?

Solo per citare alcuni esempi: riconoscere un volto, rilevare un allarme audio o l’intrusione in un’area.

Con il provvedimento n. 102 del 22 febbraio 2018 il Garante della Privacy ci informa però che:

“Se, in linea di massima, tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, bisogna, però, ricordare come il loro utilizzo risulti giustificato in casi particolari.”

Via libera allora ai sistemi di videosorveglianza intelligente per contrastare azioni di sabotaggio a attacchi terroristici.

E la Privacy in questo modo, ancora una volta, si sviluppa sempre di più in linea con le nuove tecnologie.

PRIVACY E CONTROLLO A DISTANZA 

L’art. 23 del D.lgs. 151/2015 cambia il rapporto tra imprese e lavoratori per quanto concerne l’impiego dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti informatici utilizzati dai dipendenti, i quali potrebbero consentire un controllo a distanza dei dipendenti.

In base alla nuova normativa (Jobs Act), il monitoraggio a distanza dei dipendenti senza necessità di autorizzazione preventiva sarà possibile solo in due casi:

  1. Nel caso in cui il lavoratore utilizzi degli strumenti informatici per svolgere la propria prestazione lavorativa (come pc, smartphone, tablet, ecc.).
  2. Nel caso in cui il titolare utilizzi strumenti per la registrazione degli accessi e delle presenze.

Sarà poi possibile l’utilizzo delle immagini fornite dai vari sistemi di videosorveglianza per fini connessi ai rapporti di lavoro, nonché per sanzionare o reprimere comportamenti illeciti, a condizione che sia stata data idonea informativa sugli eventuali utilizzi delle immagini registrate e purché ciò avvenga nel rispetto del Codice della Privacy.

VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE SUL POSTO DI LAVORO

Come può, quindi, un titolare installare un sistema di videosorveglianza nel totale rispetto della privacy dei propri lavoratori e senza rischiare di incorrere in accuse e sanzioni?

Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:

  1. Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy;
  2. Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
  3. Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
  4. Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza;
  5. Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
  6. Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
  7. Predisporre le misure minime di sicurezza;
  8. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;
  9. Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4331, ha ribadito che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.

La mancanza di queste premesse, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.

Questo rigido sistema nasce per tutelare la riservatezza dei lavoratori e per evitarne la violazione della privacy.

Dunque, l’uso di impianti audiovisivi a fini di controllo dei lavoratori NON è consentito. Gli strumenti di controllo a distanza infatti non servono per avere sempre un terzo occhio aperto sui dipendenti, ma devono avere finalità ben precise, come la tutela dei beni aziendali, la sicurezza del lavoro o specifiche esigenze lavorative.

I principi previsti sono:

  • Liceità, possono essere utilizzate le immagini raccolte laddove necessarie per rispondere a un obbligo di legge oppure per tutelare un interesse legittimo;
  • Necessità, deve esserci un motivo sufficiente ed evidente che giustifichi l’utilizzo di videocamere di sorveglianza;
  • Proporzionalità, gli scopi perseguiti mediante l’installazione di videocamere devono essere determinati, espliciti e legittimi.

L’installazione di videocamere fasulle per esempio, non risponde ai principi sopra citati.

Insomma: le telecamere di sorveglianza possono essere installate laddove sia necessario aumentare la sicurezza di un ambiente e nel caso in cui dipendenti, clienti e passanti siano informati della loro presenza mediante informativa e apposita segnaletica.

[wl_chord]